Ristorazione: attenzione all'olio extra vergine di oliva in tavola

Nelle prossime settimane tutta l'Italia entrerà in ‘zona bianca’, niente coprifuoco o restrizioni. Ristoranti, Bar, Pub ed Enoteche potranno servire i clienti sia all'esterno che all'interno, unica precauzione il distanziamento, nel rispetto di quanto stabilito caso per caso. È bene ricordare che oltre alle norme Covid, sono da rispettare anche quelle sugli alimenti e tra questi l'olio extra vergine d'oliva, la cui disponibilità deve seguire indirizzi ben precisi.

 

Vietate le oliere e il rabbocco

Al tavolo - ormai è noto - non si può utilizzare la classica oliera. La Legge 81/2006, prevede un obbligo ben preciso: “Al fine di prevenire le frodi nel commercio dell’olio di oliva ed assicurare una migliore informazione ai consumatori, è fatto divieto ai pubblici esercizi di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio di oliva in contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente”.

In caso di violazione della disposizione si applica a carico degli esercenti una sanzione amministrativa che va da 1.000 a 3.000 euro.

La Legge fa riferimento all'olio di oliva, classe merceologica composta da olio raffinato e vergine di oliva, ma l'interpretazione del Ministero delle Politiche Agricole è estensiva, e riguarda tutti gli oli: extra vergine, vergine e di oliva. Il Ministero ha inoltre chiarito che è vietata la tecnica del rabbocco su bottiglie correttamente etichettate. Per evitare contestazioni, tutti gli oli presentati in tavola siano in bottiglie correttamente etichettate, senza possibilità di rabbocco. 

 

Obbligo del tappo antirabbocco per l'olio extra vergine di oliva

La legge 161/2014 ha infatti disposto che gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato nell’etichetta; il famoso tappo anti rabbocco. La contravvenzione a questo obbligo prevede una sanzione amministrativa da 1.000 a 8.000 euro, oltre il sequestro del prodotto. In questo caso la legge fa solo riferimento agli oli di oliva vergini, quindi olio extra vergine di oliva e olio vergine di oliva. Pertanto le bottiglie di olio di oliva non devono sottostare all'obbligo di tappo antirabbocco. 

 

I condimenti e gli oli aromatizzati

Le leggi in vigore fanno riferimento a categorie merceologiche ben precise da cui sono esclusi i condimenti e gli oli aromatizzati, anche quando questi sono preparati a partire da oli di oliva. Un olio aromatizzato al peperoncino o al rosmarino, anche quando preparato dallo stesso ristorante, quindi non deve sottostare agli obblighi normativi descritti. 


Redazione Sol&Agrifood